La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33287/2024, ha nuovamente affrontato un tema di grande rilevanza ambientale e sociale ovvero la distinzione tra il reato di discarica abusiva e quello di abbandono di rifiuti, chiarendo, ancora una volta, i caratteri distintivi tra le due ipotesi e quali condotte configurano l'una o l'altra fattispecie.
Il reato di “discarica abusiva” è previsto dall’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) e si verifica quando l’abbandono di rifiuti è caratterizzato da una “organizzazione stabile e continuativa”.
In pratica, per configurare il reato non è sufficiente il semplice atto di abbandonare dei rifiuti per terra ma è necessaria una condotta “sistematica e organizzata”, che sia finalizzata alla gestione illegale di rifiuti in un determinato luogo.
Nel caso affrontato dalla Cassazione, i Giudici hanno ribadito che si può parlare di discarica abusiva quando l’abbandono dei rifiuti è ripetuto nel tempo, coinvolgendo una quantità significativa di rifiuti; quando esiste una struttura organizzativa, anche minima, che dimostri l'intenzione di destinare l'area a deposito illegale di rifiuti e, infine, quando i rifiuti restano sul luogo per un periodo prolungato, causando danni ambientali rilevanti.
La discarica abusiva non riguarda, quindi, un singolo o sporadico episodio, ma una vera e propria gestione di un'area come sito illegale per lo smaltimento di rifiuti.
Diversamente, l'abbandono di rifiuti, disciplinato dall’art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), configura una condotta meno grave rispetto alla discarica abusiva ma comunque punita seppur a livello di contravvenzione. Questa fattispecie si verifica quando il deposito di rifiuti avviene in modo “occasionale o non organizzato” come, ad esempio, nel caso di chi getta sacchi di rifiuti in un campo o lungo una strada.
La differenza principale tra i due reati è quindi “la sistematicità” e “l’intenzione” di creare un sito stabile per lo smaltimento. Se l’abbandono avviene una sola volta o comunque in episodi isolati, si resta nel campo dell'abbandono di rifiuti; se si ripete nel tempo e si accompagna a una struttura anche informale di gestione dell’area, allora si passa alla più grave ipotesi di discarica abusiva.
Da segnalare che, con all’accertamento di una delle due ipotesi, può essere disposto l’obbligo di rimuovere i rifiuti o ripristinare lo stato dei luoghi con costi di bonifica a carico del trasgressore.
Comments