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Immagine del redattoreFederico Triulzi

La responsabilità del preposto in caso di infortunio sul lavoro


La Corte di Cassazione si è spesso occupata del reato di lesioni colpose avvenute in ambiente lavorativo, affrontando, nello specifico, la responsabilità e i compiti del preposto nell'ambito lavorativo.

Secondo quando previsto dall’art. 2 lett. e) del decreto legislativo n. 81 del 2008, il preposto, in ragione delle sue competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico ricoperto, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllando l’esecuzione corretta da parte dei lavoratori con un potere di iniziativa funzionale. Egli ha, inoltre, il compito di sovrintendere e vigilare affinché le attività lavorative siano eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza, intervenendo per evitare comportamenti pericolosi o condizioni di rischio imminente.

Le competenze assegnate al preposto, che definiscono l’area di responsabilità in cui opera come garante, derivano dalla sua vicinanza alle lavorazioni e al lavoro svolto dai dipendenti. In base a queste condizioni, il preposto ha, pertanto, la possibilità e il dovere di controllare immediatamente e direttamente l’esecuzione dell’attività da parte dei lavoratori, nonché di monitorare eventuali comportamenti imprudenti o anomalie di funzionamento delle macchine a cui gli operatori sono addetti.

In particolare, viene sottolineato l’obbligo del preposto di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le carenze nei mezzi, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale, nonché qualsiasi altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro e di cui venga a conoscenza sulla base della sua formazione. Tale obbligo non può limitarsi all'attesa di segnalazioni da parte dei lavoratori o di terzi riguardo ad anomalie di funzionamento delle macchine o modifiche operative da parte degli addetti ai programmi di lavoro per l'utilizzo delle apparecchiature. In tal caso, ciò comporterebbe una diminuzione del dovere di vigilanza e supervisione delle lavorazioni, che costituisce l'essenza delle responsabilità del preposto.

Nella sentenza n. 23648 del 13 giugno 2024, la Cassazione ha confermato la condanna di un preposto che non aveva impedito a un lavoratore di svolgere un’attività pericolosa (arrampicarsi su una cassaforma), causando un grave incidente. La Corte ha sottolineato che il preposto è responsabile quando omette di intervenire di fronte a situazioni di pericolo evidente, anche se la condotta del lavoratore non è stata prudente.

In un’altra decisione significativa, la sentenza n. 51455 del 28 dicembre 2023, la Cassazione ha chiarito che la responsabilità può essere esclusa solo se il comportamento del lavoratore crea un "rischio eccentrico", ossia un pericolo totalmente imprevedibile e fuori dalla sfera di controllo del preposto.

Con la sentenza 3538 del 2022, viene valutato, infine, un caso di omissione di vigilanza in cui viene riconosciuta responsabilità al preposto, a cui viene imputato, nel caso trattato, di non avere verificato il mal funzionamento del macchinario ed il suo utilizzo con modalità incongrua, rientrando tale controllo nell'esercizio dei compiti propri della figura di garanzia.

 

l preposto riveste un ruolo essenziale nella tutela della sicurezza sul lavoro, fungendo da intermediario diretto tra il datore di lavoro e i lavoratori. La sua responsabilità si estende oltre la mera supervisione, includendo un obbligo proattivo di intervento per evitare situazioni di rischio. L’esonero di responsabilità può essere riconosciuto solo nel caso di rischi totalmente imprevedibili o eccentrici rispetto alla sfera di controllo del preposto.

In questo quadro, emerge chiaramente come la figura del preposto non possa limitarsi a una supervisione passiva, ma debba costantemente garantire il rispetto delle misure di sicurezza per prevenire infortuni e rispondere agli obblighi di legge.

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